
In Italia, in base all'art.34 del Concordato dell'11/02/1929 con la Santa Sede, si sono stabilite tre forme di matrimonio:
-
civile, celebrato dall'Ufficiale di stato civile, nella casa
comunale
-
concordatario, celebrato dai parroci
-
quello di chi professa un culto diverso da quello cattolico, celebrato dai rispettivi ministri del
culto.
MATRIMONIO CIVILE
Il matrimonio civile è, per definizione, il matrimonio che garantisce automaticamente tutti gli effetti civili (legali ed amministrativi).
Si celebra alla presenza di due testimoni, davanti all'Ufficiale di stato civile, che legge ai futuri coniugi gli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile (sui diritti e doveri reciproci, sull'indirizzo della vita familiare, sulla residenza della famiglia, nonché sui doveri verso i figli).
Art.143: Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri; dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione.
Art.144: I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art.147: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Dopo aver ricevuto da ciascuno degli sposi, personalmente, e l'uno dopo l'altro, la dichiarazione di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie, l'Ufficiale li dichiara uniti in matrimonio.
MATRIMONIO CONCORDATARIO
Il matrimonio concordatario viene celebrato davanti al Ministro del culto cattolico, e produce effetti civili se:
-
dopo la celebrazione, il sacerdote dichiara che a questo matrimonio vengono attribuiti anche effetti civili e legge agli sposi gli articoli del Codice Civile in tema di diritti e doveri dei
coniugi
-
il matrimonio viene trascritto nei registri dello Stato
Civile
Da questo momento in poi la "famiglia", per quanto riguarda i diritti e i doveri dei coniugi ed i loro rapporti con i figli, è sottoposta e regolamentata dalla legge dello Stato, esattamente come quella dei coniugi uniti in matrimonio col rito civile.
Nota Bene: l'articolo 8 del nuovo concordato del 1984 stabilisce che la trascrizione nei registri civili non può aver luogo se gli sposi non hanno raggiunto la maggiore età.
MATRIMONIO DINANZI A MINISTRI DI CULTI AMMESSI
Anche per i cittadini non cattolici esiste la possibilità di celebrare, secondo il loro rito religioso, un matrimonio valido anche a livello civile.
Bisogna però tener conto delle seguenti condizioni:
-
la celebrazione deve essere fatta da un ministro del culto la cui nomina sia stata approvata dal Ministero della
Giustizia
-
è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale dello stato
civile
-
bisogna richiedere (entro cinque giorni dalla celebrazione), che il matrimonio sia trascritto nei registri dello Stato Civile.
In questo caso, a differenza di quanto succede con il matrimonio concordatario, lo Stato non rinuncia neppure parzialmente alla propria giurisdizione e gli effetti del matrimonio sono interamente regolati dalla legge civile.
Top